| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 17/03/1995 n. 230Art. 157 - Sorveglianza radiometrica su materiali 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3. 2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto. 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni. Art. 158 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi 1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Art. 159 - Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari 1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per impianti e laboratori nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del presente decreto. Art. 160 - Termini per l'applicazione 1. Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma 3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli. 3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 4. Le disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'I- SPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'art. 107, comma 3. 5. Sino alle date a partite dalle quali si applicano le disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, con le relative modalità e soglie di applicazione. Art. 161 - Decreti di attuazione 1. Le norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al fine di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali in materia. 2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli. 3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la Conferenza Stato- Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Art. 162 - Disposizioni particolari per il Ministero della difesa 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa. 2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicchè sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Art. 163 - Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185. 2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto legislativo. Allegato I Determinazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente decreto per le materie radioattive e per le macchine radiogene 1. Materie radioattive 1.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto ai paragrafi 3 e 4, le attività indicate al comma 1, lett. b) dell'art. 1 allorchè si verifichino congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3. 1.2. La quantità totale di radioattività è uguale o superiore a: a) 5 103 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 1 di radiotossicità b) 5 104 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 2 di radiotossicità c) 5 105 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 3 di radiotossicità d) 5 106 Bq per i radionuclidi appartenenti al Gruppo 4 di radiotossicità. 1.3. La concentrazione media dei radionuclidi, intesa come rapporto tra le quantità di radioattività dei radionuclidi e la massa di materiale in cui esse sono disperse, è uguale o superiore a 1 Bq/g. 1.4. La suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità è riportata nella Tabella I-1 ed è aggiornata nelle forme e nei modi di cui all'art. 1, comma 2. In attesa dell'aggiornamento i radionuclidi non riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo 2, ovvero al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, a meno che la loro appartenenza non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione europea o di competenti organismi internazionali. 1.5. Ove siano presenti più radionuclidi appartenenti a gruppi diversi di radiotossicità, le condizioni previste nel punto 1.2 si intendono verificate allorchè sia uguale o superiore a 1 la somma dei rapporti tra quantità di radioattività di ciascun radionuclide e quantità di radioattività relativa al Gruppo di radiotossicità di cui al punto 1.2 stesso. 1.6. Nel caso di radionuclidi in equilibrio secolare con i loro prodotti di decadimento, le quantità di radioattività di cui al punto 1.2 e le concentrazioni medie di cui al punto 1.3 sono quelle del radionuclide capostipite. Alcuni radionuclidi ai quali si applica tale disposizione sono riportati in Tabella I-2. 2. Definizione di materie radioattive naturali 2.1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono considerate mate- rie radioattive naturali l'Uranio naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento. 2.2. L'Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazione ponderale come si trova in natura (0,72% circa), di U238 e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale è formato da Th232 e dai relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate Uranio impoverito. 2.3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente l'U238 ed il Th232. 3. Coltivazioni minerarie - Operazioni con minerali 3.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni minerarie di cui all'art. 11, in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e/o Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso; b) la concentrazione media annua di materie radioattive nell'aria inalata dai lavoratori risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore a 1/10 dei valori di concentrazione di cui alla tabella IV-3 dell'allegato IV; c) l'intensità media di equivalente di dose nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a 0,1 m dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0.5 microSv/h. 3.2. Negli impianti di arricchimento di minerali e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione di minerale, ivi inclusa la mera detenzione, le norme di cui al presente decreto di applicano, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, allorquando si raggiunga, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o di Torio. 4. Particolari attività 4.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto, anche per quantità di radioattività o concentrazioni inferiori ai valori stabiliti nel paragrafo 1, le attività comportanti: a) la somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico, terapeutico, di ricerca scientifica; b) l'aggiunta di materie radioattive, mirante a sfruttare la radioattività delle stesse, nelle attività di cui all'art. 98, comma 1, e nei medicinali nonchè l'importazione di tali beni; c) lo smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII; d) il riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni di cui ai Capi VI e VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo si intende la cessione deliberata dei materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di cui ai predetti Capi VI e VII, al fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni. 5. Modalità di applicazioni specifiche 5.1. Con i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto vengono stabilite condizioni ed eventuali modalità di applicazione del decreto stesso, per i seguenti casi: a) esposizioni al Radon ed ai suoi prodotti di decadimento, negli ambienti di lavoro; b) esposizioni alla radiazione cosmica; c) esposizioni derivanti da radionuclidi naturali, ivi inclusi quelli di cui al paragrafo 2, presenti in tracce significative in materiali e in prodotti d) radionuclidi derivanti dalla ricaduta di esplosioni nucleari nelle concentrazioni in cui sono normalmente presenti nell'ambiente; e) radionuclidi presenti nell'ambiente per effetto dello smaltimento o dell'immissione in esso di effluenti o di rifiuti radioattivi o del riciclo di materiale; restano fermi gli obblighi stabiliti dal presente decreto per quanti effettuano lo smaltimento o il riciclo e quelli stabiliti all'art. 25 del decreto citato per quanto attiene al ritrovamento di sorgenti; restano altresì fermi i poteri e gli obblighi relativi agli eventuali interventi di recupero; f) radionuclidi presenti in modo diffuso nell'ambiente a seguito di eventi di natura radiologica, che avvengano anche al di fuori del territorio della Repubblica; g) esposizioni al Radon e ai suoi prodotti di decadimento in ambienti diversi da quelli di cui alla lettera a). 5.2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'art. 104 per i radionuclidi previsti alle lettere d), e) ed f). 6. Esclusioni 6.1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle relative al controllo sulla radioattività ambientale, di cui all'art. 104, non si ap- plicano ai radionuclidi derivanti da interazioni della radiazione cosmica, quali H3, Be7, C14, Na22, nelle concentrazioni in cui sono presenti in natura. 7. Macchine radiogene 7.1. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
Pagina 18/23 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|